Vediamo come funzionano le dimissioni presentate dalla mamma lavoratrice prima del compimento del primo anno di vita del bambino.
– Le dimissioni devono essere rassegnate entro l’anno del minore mediante lettera presentata al proprio datore di lavoro. Deve essere chiesta la convalida al servizio ispettivo del ministero del lavoro competente per zona presentando copia di detta lettera di dimissioni. La dipendente verrà dallo stesso convocata in quanto deve essere valutata l’effettiva e consapevole volontà di ciò che sta facendo dall’ufficio preposto. Dopo 45 gg dalla richiesta verrà rilasciato un provvedimento di convalida che verrà inviato al lavoratore e al datore di lavoro, il quale procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
– La mamma lavoratrice non è tenuta al preavviso. Le dovrà essere pagata la corrispondente indennità sostitutiva del preavviso anche nel caso in cui (NOVITÀ!!!) la stessa rassegnasse le dimissioni perché ha trovato un nuovo lavoro. Così è stato stabilito dal più recente orientamento della cassazione in materia.
– È prevista la corresponsione alla stessa della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego) su domanda dell’interessata (NON È AUTOMATICA!)

A proposito di NASPI. Quali sono i requisiti? In cosa consiste?

1. Stato di disoccupazione.
2. Minimo di 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione + 30 giornate di lavoro EFFETTIVO a prescindere dalla contribuizione, nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.
3. Deve essere richiesta entro 68 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro.
4. Viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi.
5. È calcolata sulla base della retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni. Non può superare i 1.300 euro mensili e viene ridotta progressivamente del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione.